La relazione tecnica integrata è un documento non obbligatorio introdotto nel mercato immobiliare nel 2017. Ordine Architetti, Ordine Ingegneri, Collegio Geometri e Notariato l’hanno creata con un protocollo di intesa, senza una Legge a monte.
Nonostante non sia obbligatoria oggi è parte integrante di quasi tutte le compravendite grazie alla tutela che effettivamente garantisce alle parti. Questo a patto che venga redatta prima del preliminare, momento in cui nascono gli obblighi contrattuali reciproci. Purtroppo c’è la tendenza a redigerla troppo tardi, togliendole di fatto gran parte del suo potere tutelante.
Cos’è la relazione tecnica integrata
E’ una certificazione urbanistica e catastale, svolta da un tecnico abilitato, sulla situazione urbanistica, catastale e di agibilità di un immobile.
Non è una dichiarazione di conformità urbanistica e catastale, ma un accertamento sull’effettivo stato amministrativo dell’immobile. In caso di difformità rilevate sarà necessario sanare le posizioni difformi e provvedere a certificare la regolarità.
Relazione tecnica integrata non obbligatoria
La relazione tecnica integrata non è obbligatoria poiché non è supportata da una Legge. E’ utile se fatta nel momento giusto e consigliatissima, ma null’altro. Nasce da un semplice accordo tra Notariato, Ordine Architetti, Collegio Geometri ed Ordine Ingegneri che per definizione non legiferano.
Nonostante questo dal 1° Settembre 2017 è stata inserita di fatto nell’elenco dei documenti per vendere casa e certamente non in punta di piedi.
In merito al non essere obbligatoria ed altri importanti dettagli, nel 2019, si è espressa anche l’Antitrust.
Dichiarazione Antitrust sulla relazione tecnica integrata
L’osservazione è arrivata il 04.04.2019 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Direzione Manifatturiero e Servizi ed è stata inviata agli Ordini professionali, al Notariato ed alle Federazioni Agenti immobiliari.
Nel prossimo link trovi il testo originale della comunicazione: Antitrust
La relazione non solo non è obbligatoria, ma non può neanche essere standardizzata su modelli univoci e prezzi omogenei. La sua redazione è da intendersi libera e la qualità, oltre che i prezzi della stessa, di libera applicazione del tecnico.
A cosa serve e perché è importante la relazione tecnica integrata
Gli effetti di una relazione tecnica integrata sono 5:
- Tutela il venditore da inadempienze contrattuali
- Assicura i compratori circa la validità dell’immobile
- Evita dinieghi del mutuo dovuti alla condizione dell’immobile
- Influisce sulla valutazione dell’immobile
- Tutela il Notaio in quanto responsabili d’imposta
In una compravendita il proprietario è responsabile della cosa venduta. Ti sto parlando del grande buco nero dell’immobiliare degli ultimi 30 anni. Migliaia di persone come te hanno venduto casa autocertificandone la regolarità, nel 90% dei casi in buona fede.
Lettura integrativa sulla vendita: la mia guida come vendere casa da privato
Il punto è che il compratore ha comunque 10 anni di tempo per farti causa e vincerla. Anche una dichiarazione di conformità urbanistica e catastale non solleva il proprietario al 100%, ma mette basi più solide alle sue dichiarazioni poiché vengono asseverate da un tecnico abilitato.
Per gli acquirenti moderni informarsi è un must e l’assenza di abusi è la prima cosa su cui giustamente puntano. Dimostrargli la bontà dell’acquisto che sta facendo garantisce trattative serene e valorizzate.
Avere la relazione tecnica integrata disponibile quanto prima ha anche un altro effetto: conferma al perito incaricato per mutuo che l’immobile è mutuabile.
Ti sarà già ovvio il motivo per cui ti ho accennato all’effetto sulla valutazione. Una casa con abusi o senza agibilità vale meno della stessa casa nella sua conformità. Preciso, la differenza può essere molto importante quindi non prendere la cosa alla leggera, te ne parlo ad esempio nel mio articolo sul vendere casa senza agibilità.
Il Notaio richiede la dichiarazione urbanistica di un tecnico anche per tutelarsi quale responsabile del corretto versamento delle imposte di compravendita. Ecco che la verifica catastale inclusa nella Rti controlla indirettamente la coerenza della rendita e quindi i corretti importi d’imposta di registro da pagare.
Cosa controlla
La relazione tecnica integrata punta sul controllo di 5 punti minimi:
- Ci sono abusi edilizi
- Il catasto è conforme
- L’immobile è dotato di agibilità
- Esistono dei vincoli (paesaggistica, Belle Arti, ecc.)
- La destinazione urbanistica è corretta
Per la sua natura di libera redazione, è ovvio che a discrezione del tecnico i controlli possono essere più approfonditi. Di fatti, un vero e proprio accertamento di conformità edilizia e catastale dovrebbe andare ben oltre le voci che ti ho menzionato. Un esempio? Sarebbe opportuno controllare i progetti del deposito strutturale, pochissimi lo fanno.
Cosa non controlla
Onestamente non ho mai capito l’assurdo motivo per cui la difficilmente i tecnici non inseriscono nella relazione tecnica integrata la situazione delle parti comuni del condominio.
Sono, esattamente come l’unità, oggetto di compravendita in quota millesimale e quindi sono sottese le stesse identiche norme. Se accetti un consiglio parlane con il tuo tecnico, è un argomento troppo spesso ingiustamente ignorato.
L’accertamento di conformità urbanistica e catastale, inoltre, non controlla la situazione edile del fabbricato, è altra disciplina. Ad esempio la qualità dei materiali utilizzati, la presenza di muffe, lo stato del tetto. Per queste attività è arrivata recentemente in Italia un’altra figura professionale, il patologo edile.
Chi può fare la relazione?
L’incarico professionale dovrà essere conferito dal proprietario della casa o da un suo delegato ad un tecnico abilitato.
- Geometra
- Architetto
- Ingegnere
Nessun altro, ne l’agenzia immobiliare ne il Notaio. Solitamente la relazione tecnica integrata in Emilia Romagna è a carico del venditore, mentre in altre regioni come la Toscana del compratore.
Quanto costa la relazione tecnica integrata?
La relazione tecnica integrata costa dai 300€ ai 600€ +iva per appartamenti mentre il costo aumenta per immobili di grandi dimensioni. In merito è importante ricordare che sono vietate tariffe forfettarie o concordate con Enti o Comuni. Il prezzo della relazione dipende da tre fattori:
- Dimensione dell’immobile (tempo necessario al rilievo tecnico)
- Parcella del professionista
- Numero di accessori (autorimesse, cantine, giardini)
Nel caso di RTI non conforme, sarà necessario sanare le difformità al fine di poter dichiarare la successiva conformità. Il costo della dichiarazione di conformità urbanistica e catastale non è preventivabile a priori in quanto formato da:
- Costo dell’accertamento
- Spesa complessiva di sanatoria (oneri, parcella, aggiornamento)
- Aggiornamento della certificazione
Lettura integrativa: Se stai per vendere e vuoi pianificare perfettamente quanto spenderai leggi la mia guida sui costi vendita casa.
Chi paga la relazione tecnica integrata?
Non essendoci una Legge di base tutti gli aspetti sono lasciati al libero arbitrio ed agli usi che si sono instaurati.
In line generale le parti possono tranquillamente accordarsi anche per dividersi i costi. Solitamente la relazione tecnica integrata a Bologna ed in Emilia Romagna è a carico del venditore. In altre Regioni quali la Toscana, invece, è il compratore che provvedere alla verifica il che, dal mio punto di vista, ha senso.
D’altronde è lui che spende centinaia di migliaia di euro per l’immobile ed il fatto che sia il suo tecnico di fiducia a controllarlo penso sia un fattore di tranquillità non da poco.
Quando bisogna farla?
Ti dovrebbe essere già chiaro, la relazione tecnica integrata andrebbe fatta prima di qualunque altra cosa. Soprattutto dovresti farla prima di firmare proposte o preliminari poiché con essi assumi obblighi di consegna che potresti poi non onorare. Ti spiego meglio questo punto nella mia guida sugli obblighi per chi vende casa.
La realtà del nostro mondo imperfetto è che nel 70% dei casi ancora essa viene svolta dopo questi accordi, limitandone di fatto buona parte dell’efficacia.
Quanto tempo serve
A Bologna in questo inizio 2022 serve circa un mese o poco più, tempi ridotti rispetto all’ultimo anno grazie alla digitalizzazione degli archivi. In altre città servono fino a 4 mesi a causa della forte richiesta di documenti ai Comuni dovuta al bonus 110%
La maggior parte del tempo necessario, infatti, è costituita dall’attesa dei precedenti edilizi richiesti al Comune dove è ubicato l’immobile attraverso la richiesta di accesso agli atti.
Nel frattempo il tecnico provvederà già al rilievo dell’unità ed una volta arrivati i documenti in circa due giorni potrà consegnarti il documento.
Questo è anche un monito, se devi vendere casa velocemente provvedi prima perché in caso contrario dovrai subire tempi morti.
Cosa fare se la relazione tecnica integrata non è conforme
Nei casi in cui l’accertamento accerti la presenza di abusi o difformità hai alcune strade percorribili. Sappi prima di tutto che su queste problematiche offro un servizio di consulenza immobiliare online con cui posso aiutarti direttamente, in tutta Italia.
Se non hai ancora fatto un preliminare puoi sanare tutto prima di metterti sul mercato, strada che ti consiglio al 100%. In alternativa, nel caso di abusi non sostanziali puoi tentare di vendere casa con abuso edilizio non sanato, ma sappi che ci rimetti economicamente e sei sempre a rischio imprevisti contrattuali
Nel caso tu abbia fatto il preliminare e gli abusi siano stati rilevati dopo hai tre possibilità:
- Integrare l’atto con il comune accordo, posticipando il rogito del tempo necessario a sanare.
- Pattuire uno sconto con il compratore se gli abusi non sono sostanziali
- Aprire la pratica a sanatoria e rogitare con essa in corso mezzo deposito cauzionale presso il Notaio.
Se stai pensando di tentare la via della stipula nello stato di fatto, sappi che te la sconsiglio e che difficilmente una banca erogherà il mutuo su un immobile difforme.
Il sistema della stipula a pratica aperta, invece, può funzionare. E’ perfetto soprattutto in due casi:
- La casa è abitabile ed il compratore non può posticipare il rogito e l’immissione in possesso dell’immobile.
- Deve ristrutturare dopo l’acquisto.
Il meccanismo completo te lo spiego nel mio articolo sanatoria in corso di vendita.
Esempio di relazione tecnica integrata
Ecco un esempio di relazione tecnica integrata , anche se ti ripeto che ogni tecnico può redigerla nel modo che preferisce e con il livello di servizio che vuole.



89 risposte
Buonasera,
volevo sottoporre porre un quesito. Ho incaricato un tecnico per fare RTI. L’architetto ha rilevato una difformità nella misura di una porta finestra di 10 cm di larghezza, per cui non rientrando nelle tolleranze mi consiglia di sanare “l’abuso”. Dato che io non ho fatto nessuno abuso e ho comprato direttamente da costruttore non credo sia giusto che l’onere debba essere a carico mio. Ha consigli da darmi? La ringrazio vivamente.
Buonasera, purtroppo oggi è lei che risponde della cosa venduta e quindi a lei spetta la regolarizzazione. Dall’altra parte, se la difformità in questione non si è prescritta temporalmente ed il costruttore è ancora in attività, dal mio punto di vista, potrebbe essere utile un tentativo di recupero dell’esborso oggi necessario. Su questo però rimando ad un parere legale sul caso di specie. Cordialmente, Fabio Zerbinati
Raramente ho letto articoli così chiari e sintetici ma completi. Congratulazioni!
La ringrazio molto per i complimenti. Metto molto impegno in questi testi e sapere che sono utili è di grande soddisfazione. Cordialmente, Fabio Zerbinati
Buonasera volevo porre un quesito.
La relazione tecnica integrata è obbligatoria in caso di compravendita di immobile di nuova costruzione e con l’agibilità?
grazie e cordiali saluti
Buongiorno, la relazione tecnica integrata NON è MAI obbligatoria. Partiamo da questo, dicendo che nel caso venga richiesta per la stipula e la si voglia fare non vi è differenza tra immobile ed immobile. Prima di tutto è bene ricordare che non per forza una nuova costruzione, a maggior ragione con agibilità rilasciata per silenzio assenso, è urbanisticamente regolare. Sicuramente ai giorni nostri il rischio di difformità oltre tolleranza rispetto al progetto è inferiore al passato ma un controllo non guasta mai.
Cordialmente, Fabio Zerbinati
Buonasera dott. Zerbinati la ringrazio anticipatamente per la risposta al mio quesito.
Dovrei comprare un immobile a Bologna al quale è stata demolita una parete della loggia per aumentare la zona cucina.
Sulla planimetria catastale il muro (che conteneva finestra e porta finestra) è ancora presente.
Nel contratto l’agenzia sotto indicazione del venditori ha scritto che l’immobile sarà urbanisticamente e catastalmente regolare al rogito e che tra i documenti che la proprietà mi deve fornire è presente anche la relazione tecnica integrata.
Al preliminare (regolarmente trascritto dal notaio) devo versare una bella cifra, per poi fare il rogito.
La banca mi rilascerà il mutuo anche senza la RTI?
E se si viene a sapere che la modifica è insanabile dopo che ho versato l’anticipo e la casa è invendibile rischio di perdere i soldi che ho anticipato?
Attendo un suo gradito riscontro
Buona serata
Buonasera e grazie per avermi scritto. Il punto per la banca non è tanto la RTI , quanto il fatto che l’abuso se notato dal perito bloccherebbe di fatto il processo di delibera. I rischi sono diversi in tutto questo, dal pagare una provvigione al dover rincorrere le caparre versate. Mi rendo disponibile per un approfondimento se le fa piacere, cordiali saluti. Fabio Zerbinati
Buongiorno, purtroppo il mio caso è un po complesso.
Ho acquistato l’immobile con relazione tecnica integrata che a quanto pare non è stata fatta in maniera regolare o meglio, dichiara il falso. Allo stato di fatto vi sono abusi da sanare e ciò non era stato messo sulla relazione. In pratica non sono state controllate le tavole depositate al catasto con la reale dimensione. Le finestre sono più basse di 7 cm rispetto a quello che è stato depositato (140cm) e quindi oltre le tolleranze ammesse per accedere al bonus 110 %. Mi consiglia di far causa o mando giù il boccone amaro e sano la situazione a mie spese?
Buonasera e grazie per avermi scritto. Direi che la via di mezzo mi pare la soluzione migliore. Chiedere un incontro congiunto con tecnici ed ex venditore per trovare un componimento amichevole sulla vicenda. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Salve, le scrivo in quanto necessito di alcuni chiarimenti. Tra qualche mese vado a rogito per un immobile che intendo ristrutturare e il geometra che insieme all’impresa edile ha eseguito il sopralluogo mi ha detto che è obbligatorio avere la relazione tecnica integrata dell’immobile per iniziare i lavori di ristrutturazione visto che seguirà l’apertura di una CILA. Senza questa relazione non posso iniziare i lavori: È effettivamente così? In qualità di futuro proprietario posso incaricare lo steso geometra che ha eseguito sopralluogo per la compilazione della rti?
Buonasera e grazie per avermi scritto. No assolutamente no. La relazione tecnica prima di tutto non è obbligatoria, anche se molti Notai si rifiutano di stipulare l’atto in sua assenza. Il discorso è questo, per poter rogitare l’immobile deve essere urbanisticamente conforme (in linea generale, ci sono eccezioni anche su questo punto). Per definirlo tale è necessario verificare la corrispondenza dei titoli in Comune e Catasto con lo stato dei luoghi. Ciò è quello che viene fatto per redigere una RTI. Il tutto però non ha nulla a che vedere con la Cila, non serve la RTI ma servono i precedenti edilizi per depositare la pratica. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Salve,
ho acquistato un immobile il 26/02/2020 tramite agenzia immobiliare.
sono andata da un geometra per verificare se era possibile ampliare la casa. ll geometra ha voluto verificare la relazione tecnica integrata rilasciata per il rogito ed è emerso che ci sono delle difformità.
All’interno della casa dai disegni la scala risulta che ha meno scalini di quelli effettivi, compare un muro nel sottoscala quando in realtà non c’è, il motore del condizionatore posizionato sul balcone non viene menzionato, oltre al fatto che in giardino ci sono dei scalini che non compaiono da nessuna parte e una gettata di cemento con relativa pavimentazione.
inoltre dai disegni compare un pergolato che non c’è.
a questo punto, dovrei sanare tutto, ma non mi sembra corretto che sia io a sostenere le spese.
il geom che ha fatto la relazione ha redatto un documento falso.
Come devo precedere? sono emerse tali difformità entro l’anno dall’acquisto, le spese le deve sostenere il vecchio proprietario? inoltre devo denunciare il geom che ha redatto un documento falso in atto pubblico?
grazie anticipatamente.
saluti
Buongiorno e grazie per avermi scritto. Più che vero e proprio falso in atto pubblico la chiamerei Rti fatta male e superficialmente, almeno da quello che mi illustra qui. A mio avviso dovreste creare un tavolo di confronto con il vecchio proprietario e regolarizzare la situazione, specialmente quella del pergolato. Denuncia e falso in atto pubblico mi sembrano termini molto forti, non mi pare ci siano i presupposti quali variazioni dell’oggetto contrattuale o tentativi di truffa. A prescindere dal fatto, fondamentale, del mio non essere un legale quello che posso suggerirle è di cercare ove possibile una composizione giusta ed amichevole, tutti possono sbagliare…basta recuperare. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
riproponiamo i quesiti privi di alcuni errori grammaticali per i quali ci scusiampo. Buonasera Dott., Zerbinati
abbiamo bisogno di suoi chiarimenti circa la seguente situazione:
siamo quattro fratelli che hanno ricevuto in recentemente in eredità un immobile sito nella città di Foggia appartenente ad uno stabile di 60 inquilini.
Questo immobile del 1920, all’incirca 35 anni fa ha subito, un rimodellamento delle facciate interne ed esterne e nella tal circostanza, l’impresa esecutrice dei lavori propose a tutti i 60 inquilini la creazione ex novo di un balcone esclusivamente inerente a bagno o cucina o entrambi, che affacciavano comunque tutti esclusivamente nel cortile interno dello stabile.
Tra tutti, circa 25 o 30 condomini , nostri genitori compresi, accettarono la creazione di questi nuovi balconi, uno per ogni unità, e la cosa fu quindi effettuata. Parliamo degli metà degli anni 80.
Ora, in sede di verifica catastale , abbiamo notato che il balcone non è presente nella mappa al catasto e vorremmo quindi verificare se questa lacuna sia presente anche nella documentazione presente al Comune.
Il primo quesito è:
in qualità di proprietari, abbiamo tutti o anche uno solo di noi frateli, il diritto e la speranza concreta di vederci acconsentire la richiesta di visure e di ottenimento di copia della documentazione presentata al Comune?
Il secondo quesito è:
Poiché abbiamo anche intenzione prima o poi di vendere questo immobile, nel caso dovessimo affidare ad un tecnico la redazione della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CATASTALE necessaria per vendere, dovremmo evidentemente pagare quest’ultimo per la sua prestazione ma, nel caso che ci fosse difformità per il mancato inserimento a suo tempo, del citato balcone, che succederebbe? saremmo quindi costretti a sanare aggiunendo anche una sanzione?
Il terzo quesito è:
Poi, in sede di produzione della successiva corretta DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CATASTALE saremo tenuti a pagare nuovamente il tecnico per tale dichiarazione?
La responsabilità del mancato aggiornamento al Comune, che dovrebbe comunque a suo tempo aver dovuto concedere le licenze ed i permessi per lavori di una così grande magnitudine, è imputabile all’impresa od ai proprietari? A 35 anni dagli avvenimenti la eventuale responsabilit dell’impresa si è estinta?.. e la nostra, in qualit di eredi, è vigente?
Molte grazie anticipate per il prezioso aiuto, gentile Dottor. Zerbinati
Buonasera e grazie per avermi scritto. Situazione abbastanza comune come è comune l’iter. Ognuno di voi in qualità di comproprietario può incaricare un tecnico per una verifica degli elaborati in Comune e del relativo stato legittimo. Ove il balcone mancante e sanabile, provvedere tramite medesimo tecnico alla sanatoria del caso e successivo aggiornamento catastale (e nel caso sia necessario dell’agibilità). Ultimo quesito sulla prescrizione, vista la possibilità di dimostrare la data di realizzazione dell’abuso forse un tentativo potrebbe essere possibile, ma a grandi linee dubito possa essere vantaggioso visto tempistiche e costi legali da sostenere eventualmente per la rivalsa. Cosi su due piedi mi viene da pensare che sia meglio evitarsi dei mal di pancia di anni e risolvere la situazione in autonomia. Ovvio che se vi dovesse essere l’obbligo di demolizione dei balconi cambia il discorso costi/benefici.
Complimenti per il contenuto! Mi scusi il disturbo, sà quanto vale una relazione tecnica? Ha un limite di twmpo?
Buongiorno e grazie a lei per aver letto il blog! La relazione tecnica è semplicemente uno screening della situazione dell’immobile lato urbanistico e catastale, quindi resterà valida fino a che sull’immobile stesso non verranno eseguite modifiche, pratiche edilizie, variazioni, ecc. Il mio consiglio è sempre quello di farla anche se nell’immediato non si ha intenzione di vendere. Questo poiché essa è un ottimo strumento per monitorare lo stato del proprio patrimonio immobiliare ed evitarsi sorprese quando su di esso si dovranno eseguire operazioni. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno. Complimenti per la chiarezza. Sono un architetta e ho una cliente acquirente. Vorrebbe acquistare un magazzino (catastalmente) di cui non sappiamo se esiste la consistenza urbanistica in immobile ante ’67in centro città (dunque senza possibilità di aumento di capienza urbanistica). In Comune non sono più presenti gli atti di fabbrica (cartelletta vuota). I proprietari sostengono che la dicitura magazzino e la dichiarazione catastale sono state conseguenza di voler pagare imposte minori ma che in effetti i locali nascono ad uso laboratorio (ne hanno le caratteristiche edilizie). Si trovano in seminterrato ai piedi di una rampa (dunque completamente finestrato senza muri controterra) e tutti i locali adiacenti sono uffici o laboratori. Mi si chiede di redigere l’attestazione di conformità urbanistica (pagata da entrambe le parti), che evidentemente non sussiste. A cosa dovrei condizionare il buon esito dell’acquisto per tutelare la mia cliente? Che responsabilità mi sto prendendo? Grazie davvero
Buongiorno e grazie per avermi scritto. L’esistenza al ’67 va comunque provata o mezzo vecchi impianti catastali o mezzo voli aerei e compagnia bella. Il passo successivo è valutare la conformità con i luoghi e procedere a sanare il tutto con relativo aggiornamento docfa. Se proprio è necessario stipulare atti negoziali prima di tali attività, subordinerei l’acquisto alla piena regolarità urbanistica oltre conformità catastale ed agibilità con deposito di tutti i nuovi disegni presso il Comune. Io onestamente le consiglierei di impegnarsi solo quando il venditore ha provveduto, sono troppe e troppo nebulose ad oggi le attività da svolgere. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno Dottor Zerbinati, vorrei chiederle due informazioni
Sto comprando un immobile all’asta e so che sono state riscontrate delle irregolarità, ovvero è stata tolta una tramezza all’ interno dell’appartamento ed è stato realizzato un corpo aggettante che occupa il corridoio comune nella cantina. Queste irregolarità devono essere sanate in che modo? Tramite un tecnico che devo trovare io?
La ringrazio in anticipo per la disponibilità
Buonasera e grazie per aver visitato il sito. Negli acquisti in asta l’aggiudicatario è gravato dalle opere di regolarizzazione e quindi si, una volta ottenuto il decreto di trasferimento dovrà incaricare un tecnico di sua fiducia per la sanatoria del caso…sempre che sia sanabile. In caso contrario saranno a sua cura e spesa le opere di ripristino dello stato legittimo. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno Dr. Zerbinati, sono proprietario di un immobile in vendita e vorrei chiederle se nella relazione tecnica che certifica la conformità urbanistica e catastale, devono comparire anche eventuali lavori realizzati sull’immobile successivamente alla costruzione, che hanno avuto l’autorizzazione del comune di pertinenza. In tal caso quali documenti devono essere allegati relativamente a questi lavori?
Grazie.
Buonasera e grazie per avermi scritto. Assolutamente si, tutta la cronistoria delle variazioni e la loro coerenza con lo stato dei luoghi. Per la relazione tecnica è quindi necessario un accesso agli atti presso lo sportello edilizia del comune di competenza al fine di reperire tutti i precedenti. Non solo, anche l’agibilità sarà da verificare e menzionarsi oltre a tutto quello che il suo tecnico riterrà opportuno. Ricordo, infatti, che la redazione non è soggetta a standards e che quindi ogni professionista ha libero arbitrio nella qualità della stesura. I miei migliori saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno Dottor Zerbinati.
La ringrazio per l’articolo interessante. Le chiedo un parere in qualità di tecnico: la Relazione tecnica integrata, a suo avviso, può trattare esclusivamente la conformità ai progetti edilizi e, ovviamente, alla documentazione catastale, senza entrare nel merito dell’aspetto energetico, acustico, strutturale, etc.? Mi spiego meglio: esistono diverse situazioni di immobili costruiti non di recente che presentano mancanze sugli aspetti sopracitati, per esempio assenza del progetto acustico o della relazione ex L.10/91, etc. Ritiene che si possa comunque certificare la conformità edilizia al progetto (in ogni caso autorizzato)? Probabilmente sarebbe opportuno citare le mancanze suddette nella relazione.
Grazie
Buongiorno e grazie avermi scritto. Grande osservazione su cui mi dilungo con le mie opinioni, visto che nulla in merito è normato. I modelli usualmente dettati non prevedono analisi degli aspetti strutturali, acustici, energetico ecc. Il motivo a mio avviso è semplice: la rti è ad oggi più uno strumento di verifica della fiscalità dell’operazione che di tutela degli utenti sotto gli aspetti tecnico-edili dell’immobile. L’accertamento di corrispondenza urbanistica, seppur utile al fine tutela, ha nella sua natura l’importante conseguenza dell’aggiornamento catastale. La chiarificazione, dunque, dell’aspetto urbanistico è funzionale all’aggiornamento DOCFA e relativa rendita catastale a tutela dei responsabili d’imposta. Adesso, l’antitrust si è specificatamente espressa circa il fatto che la RTI non può e non deve essere intesa come servizio standardizzato nella forma o negli onorari lasciando ai tecnici la dovuta e piena libertà realizzativa oltre che si richiesta economica. Detto questo divido i tecnici in due grandi famiglie: la prima segue il modello nell’ottica commerciale minima, la seconda eroga un vero servizio che molto si avvicina al concetto nativo di due diligence (l’unico veramente utile agli utenti). Come risposta alla sua domanda, infine: Si, un vero accertamento a tutela delle persone dovrebbe essere a 360° e non dovrebbe certo costare 250€, sempre come opinione personale. Se le fa piacere mi rendo disponibile ad un confronto telefonico. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buonasera dottor Zerbinati,
sto per acquistare da mio fratello, metà appartamento genitori deceduti, l’altra metà è già mia. La RTI ha evidenziato che appartamento del 1972, ha una difformità fra licenza edilizia presentata al comune di Bologna e catasto (quindi da sempre è così), in merito ad un muro laterale di un balconcino (problematica di tutto il condominio). Il notaio nicchia nel fare il rogito, dice che è meglio sanare il tutto prima, io vorrei fare dopo la sanatoria in modo da coinvolgere l’intero condominio. A suo parere il rogito è fattibile?
Buonasera e grazie per avermi scritto. E’ ovvio, come sostenuto dal Notaio, che sia sempre meglio sanare le situazioni pregresse per evitare successivi problemi. Allo stesso modo però ritengo condivisibile la sua linea di interpellare il condominio per frazionare i costi generali. Provi a chiedere al Notaio di formulare la corretta dicitura sull’atto in modo ad formalizzare “la presa di coscienza” della situazione. Cosa importante, gli abusi di cui lei mi parla non riguardano, a quanto pare, la superficie dell’unità, ma sarebbe bene approfondire col il tecnico che l’eventuale sanatoria non comporti variazioni della rendita catastale, forse è questa la paura del Notaio stesso essendo lui in primis responsabile d’imposta. Se le fa piacere possiamo approfondire la situazione in video chiamata (o chiamata normale ovviamente). Cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno, intanto complimenti per la chiarezza con cui analizza un argomento così controverso e complicato. Le chiedo un parere: I miei genitori a marzo 2019 hanno venduto un immobile a Ravenna. L’appartamento era in regola ed il tecnico si è “attaccato” ad una difformità riguardo alla posizione di un gradino condominiale. In pratica ha fatto pagare oltre € 2.000,00 per sanare questa difformità (con tutte le complicazioni del caso, essendo condominiale e non privato, consultazioni con amministratore, assemblea, accollo di tutte le spese per l’esclusività dell’interesse, tempi, ecc…).
Da quanto ho capito leggendo il suo articolo il geometra non era tenuto a verificare le parti comuni, giusto? Prima di trarre conclusioni sulla correttezza del tecnico avrei piacere di ricevere un suo parere professionale.
La ringrazio, buon lavoro
Buonasera e grazie per avermi scritto. E’ vero, nella relazione tecnica le parti comuni solitamente non vengono considerate ma il documento stesso è soggetto qualitativamente alla diligenza del tecnico. Quello che posso dire è che il Geometra in questione è stato molto diligente, molto. Alla fine non vedo appellabilità, quando si compra un immobile si comprano anche le parti comuni in quota e quindi è il modello generale carente, non l’extra diligenza rispetto ad esso. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buonasera Sig. Zerbinati,
vorrei sapere se la relazione di conformità urbanistica e conformità catastale, nonché la certificazione impianti D.M. 37/2008 e attestato di prestazione energetica hanno una “scadenza”.
In occasione della divisione con mio fratello di immobili ereditati abbiamo prodotto questi documenti per il notaio. Se e quando a nostra volta venderemo dovremo produrli nuovamente?
Buonasera, sono un libero professionista della provincia di Napoli alle prese con la prima attestazione di conformità urbanistica, in realta’ mi è stato chiesto di periziare per ben 15 immobili di cui ho solamente dati catastali, mi chiedevo per preventivare il tutto un ordine di grandezze (considerando le ricerche a farsi, oltre ai dovuti sopralluoghi) per l’espletamento dell’incarico. Grazie
Buongiorno ing. Coppola. L’antitrust è stato chiaro circa la libertà nell’applicazione delle tariffe. In linea generale a Bologna appartamenti tra gli 80 ed i 100 me vengono certificati con prezzi intorno ai 350/400 euro. Molto dipende, però, dalla difficoltà nel rilievo tecnico e dalle circostanze caso specifiche. I miei migliori saluti, Fabio Zerbinati
Gentile Fabio. Ma la RTI è necessaria anche qualora l’agente immobiliare abbia fatto avere a me compratore sia le planimetrie (catasto fabbricati e catasto edilizio) che la visura storica? Cosa altro potrebbe “nascondere” l’immobile da acquistare? Grazie mille!
Buongiorno e grazie per avermi scritto. La RTI comprende gli accertamenti urbanistici e quelli sull’agibilità del fabbricato in corso di cessione. La documentazione catastale non è assolutamente sufficiente e certificare la libera commerciabilità dell’immobile e l’assenza di abusi edilizi e della stessa agibilità. Documento non obbligatorio, ma consigliatissimo. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buonasera,casualmente mi sono imbattuto in questa sua pagina e le sono davvero grato per la disponibilità e cortesia verso tutti gli intenti.le espongo il mio caso.a fine ottobre 2019 ho acquistato una appartamento in condominio.la parte venditrice era rappresentata da un avvocato tutelare.nell’atto di compravendita c’è inserita la clausola che io acquirente non posso rivalermi sul venditore per vizi, difformità urbanistiche/catastali o altro.pero c’è anche scritto che la parte venditrice dichiara conforme urbanisticamente l’immobile.dopo il rogito ho incaricato un tecnico per eseguire dei lavori e facendo l’accesso agli atti scopre che è difforme nella distribuzione interna dei locali e c’è un ampliamento oltre il 2% circa 4,40mq in più.l’atto è annullabile?la parte venditrice è responsabile dell’abuso?quale iter mi consiglia.spero in una sua risposta.nel frattempo cordiali saluti e complimenti.
Buonasera, da quello che leggo parliamo di modifiche sostanziali e che cambiano di fatto la natura dell’oggetto contrattuale. Il mio consiglio è di andare a fondo con un legale specializzato in diritto immobiliare poiché per come la vedo io senza aver letto gli atti mi pare che quanto da lei firmato rientri nel concetto di clausola vessatoria. Le modifiche interne, ove non causa di variazione della rendita, erano un discorso su cui si poteva ragionare, ma una variazione di sagoma oltre tolleranze la vedo una questione decisamente più spinosa. Tutto questo a mero titolo di parere personale da approfondire, ripeto, con l’aiuto di un legale specializzato. I miei migliori saluti, Fabio Zerbinati
Salve, la mia domanda è: chi tutela questa relazione?? Entrambe le parti?? Qual’è la tutela del venditore?? Il compratore trovasse difformità una volta acquistato senza relazione può impugnare la vendita?? E quanto tempo ha per farlo?? Grazie per la cortese attenzione
Buongiorno Elisa e grazie per avermi scritto. La relazione è utile sia per chi vende che per chi compra poiché definisce chiaramente l’oggetto contrattuale. Nella fattispecie durante una compravendita è il venditore a dover garantire della cosa venduta e colui che rischia di ritrovarsi inadempiente. Quindi, la RTI tutela entrambe le parti con specifico punto sul venditore. Il compratore che dopo l’atto rileva comunque difformità può impugnare la situazione ma il venditore è in questo caso supportato dal timbro del tecnico che ha asseverato il documento. Il diritto mi pare dia circa 10 anni in questi casi per avanzare pretese. Scelga un buon tecnico, diligente e preciso. I miei migliori saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno! Vorrei sapere se la relazione tecnica integrata va fatta anche nella vendita tra parenti(es. la sorella vende al fratello). Grazie mille!
Buongiorno e grazie per avermi scritto. Si , è consigliata in ogni compravendita e mai da intendersi obbligatoria. I miei migliori saluti
Salve, mi trovo in difficoltà. Dopo preliminare per l’acquisto di un immobile, sono vicina al rogito (mancano meno di 10 giorni). Ho scoperto solo adesso che esiste questo atto di conformità edilizia e catastale. Ho già idea che ci sia qualche aspetto non conforme (es. Un bagno al posto del ripostiglio), perciò vorrei richiedere la verifica con tecnico. In questo caso andrebbe a sforare la data fissata del rogito. A mio parere, non per colpa mia (ho diritto di avere la certezza della regolarità di ciò che acquisto) ma il notaio dice che basta la dichiarazione del venditore. Quindi io posso imporre la necessità di una verifica? In questo caso si andrebbe oltre i tempi fissati del rogito…sarebbe colpa mia o del venditore?
Buonasera e grazie per avermi scritto. E’ il venditore a dover verificare la cosa che vende e lui è ad assumersi le relative responsabilità anche post-rogito. Lei deve rispettare le date essenziali pattuite ed eventualmente provvedere alla successiva verifica per poi notificare al venditore eventuali difformità rispetto a quanto pattuito in atto. Ovviamente questa è la linea generale senza aver contezza della circostanza specifica e degli atti già stipulati. Ricordo inoltre che l’autocertificazione del venditore in atto pubblico è un rischio per lo stesso ove venga fatta senza un preventivo controllo da parte del tecnico abilitato, mi stupisce che ancora venga proposta con leggerezza..Non esiti a contattarmi nuovamente nel caso le siano rimasti dubbi. I miei migliori saluti, Fabio Zerbinati
Buonasera Dott. Zerbinati volevo chiederLe se la relazion tecnica integrata si rende necessaria anche per la vendità di garage.
Sicuro di una sua risposta la ringrazio anticipatamente porgendoLe i miei saluti
Buongiorno. Si. Ogni tipo di immobile.
Buonasera Dott. Zerbinati, ho bisogno di un consiglio per la seguente situazione: sono proprietario di un appartamento ereditato in un grande condominio ante 1967 di Ravenna, a inizio maggio ho firmato un preliminare di vendita. A 15gg dal rogito, a seguito dei controlli effettuati dal geometra dell’agenzia, è emersa una problematica spinosa riguardo le cantine che si trovano sul tetto dell’immobile: in sostanza ogni condomino possiede la cantina di cui la proprietà è altrui. Come posso affrontare la questione considerato il fatto che rischio, malgrado la mia buonafede, di dover pagare pesanti penali se salta il rogito previsto a strettissimo giro? E’ irrealistico pensare di poter sanare la situazione scambiandosi le cantine con gli altri condomini dato che potrebbero subentrare fattori come l’usocapione (persino quella in mio possesso potrebbe essere usocapita). Come mai nelle precedenti compravendite di appartamenti avvenute in quel palazzo, non sono mai emersi problemi (che io sappia) e soprattutto come mai il geometra dell’agenzia si è ridotto così tardi a compiere le dovute verifiche per la compilazione della RTI? Capisco che la responsabilità sia del venditore, ma io in buona fede mi sono affidato all’agenzia proprio per non avere questo tipo di problematiche e temo che questa verifica andasse fatta ben prima! Sono certo di aver già imparato una importante lezione per eventuali compravendite future. Grazie in anticipo per il Suo tempo e per la risposta.
Buongiorno e grazie per avermi scritto. Il primo punto da chiarificare è il perché si sono creati questi errori. In linea di massima sarà un’attività Notarile comune assolutamente da produrre. Per quanto riguarda la sua vendita potrebbe tentare la via del deposito. Lasciando una parte del prezzo dal Notaio fino a situazione sistemata in modo che il compratore sia più sereno. Ovviamente è necessario un comune accordo per seguire questa strada.
Il tecnico che ha trovato il problema come lo giustifica? Mi piacerebbe che mi tenesse informato sugli sviluppi,
Buongiorno,
Gentilmente riesce a darmi un link o coordinate esatte per trovare la raccomandazione di cui parla in premessa relativa all’aggiornamento del 4 aprile …..L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Direzione Manifatturiero e Servizi ha inviato un importante osservazione in ordine alla Relazione Tecnica Integrata.
Mi sembra assurdo che per rogitare l’acquisto di un garage, esattamente a fianco al mio, con il venditore che ci conosciamo da 20 anni, si debba produrre tale relazione ad un costo non inferiore a 400/500, per una transazione immobiliare di poche migliaia di €uro.
Buongiorno, ecco la url dove trova il documento : https://www.archibo.it/sites/default/files/news/dc9285.pdf . Terrei però a precisare che non mi trova d’accordo sul discorso generale. La relazione tecnica è vero non essere obbligatoria, ma assolutamente consigliata in tutti i casi, anche nel suo. Cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno.. Vorrei saper se la relazione tecnica sia “consigliata” come dal 4.4.2019, anche in caso di vendita di solo garage. Grazie
Buongiorno a grazie per avermi scritto. Si, è consigliata anche per le autorimesse. I miei migliori saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno, volevo sapere se la relazione di conformità urbanistica e conformità catastale, nonché certificazione impianti D.M. 37/2008 e attestato di prestazione energetica, sono necessari
anche in caso di donazione da madre a figlio. grazie, saluti
Buongiorno a grazie per avermi scritto. Assolutamente si, la donazione è comunque un atto che produce un cambio di proprietà e quindi è subordinato alle stesse esigenze. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno, le scrivo in merito ad una compravendita che sto affrontando in Ferrara. Sto vendendo il mio immobile (appartamento) e un area cortiliva, e il mio tecnico (geometra) ha riscontrato una difformità nella planimetria. Il tecnico parla di errore grafico il quale non cambia la rendita catastale dell’immobile, vorrebbe che fosse il notaio a decidere se è necessario l’aggiornamento catastale in più richiede le firme mie e quella dell’acquirente sulla sua relazione. Se così non fosse si rifiuta di ultimare la relazione tecnica. Io ho già contattato il notaio, il quale riferisce che non c’è la necessità in quanto rientra nel margine di tolleranza. Ulteriormente vorrebbe graffare l’area cortiliva al garage. Il notaio anche per quest’ultima disposizione ritiene che non sia necessario. Come mi devo comportare? Grazie per il suo tempo.
Buongiorno e grazie per avermi scritto. Anche io sono nato a Ferrara ed ogni volta che posso vi ritorno. Posso capire che il tecnico le richieda, anche se non è dovuto. La relazione tecnica, infatti, è una sua assunzione di responsabilità e la firma del compratore ha un significato preciso del tipo: “tranquillo, non ti porto in camera arbitrale dopo il rogito”. In realtà la Legge Regionale del 75 dichiara non conforme la planimetria catastale con modifiche che comportino cambio di rendita, essendo la planimetria stessa strumento fiscale. Nel suo caso potremmo dire che è conforme salvo tolleranze, il punto è che essa ha anche ripercussione urbanistica e quindi se da un lato è vero che lei teoricamente non ha obbligo di redigerla nuovamente, dall’altro il consiglio che le do io è di farlo per un discorso di corrispondenza con gli elaborati del Comune. E’ assurdo lo so, la Legge dice no mentre io dico si. Però lo dico con cognizione su base esperenziale. Il Notaio solitamente punta l’aspetto fiscale, essendo lui in primis responsabile d’imposta, mentre sull’aspetto meramente urbanistico riferisce ai tecnici del caso. Comprendo il costo, la seccatura e l’assurdità ma ripeto, onde evitare io li investirei. Ultima cosa, giusto anche graffare le due schede per coerenza. Non è obbligatorio vero, però è corretta diligenza. Spero di essere stato chiaro e di aiuto. Mi saluti la nostra bella città. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Salve! Le sottopongo il seguente quesito: il venditore risiede in Lombardia, il compratore e l’immobile sono ubicati in Emilia. Si è scoperto che l’immobile non corrisponde alla licenza edilizia, mentre è conforme alla planimetria catastale. Il venditore si avvale di un notaio ubicato in Lombardia e non ne vuol sapere di procedere alla sanatoria. Come si deve comportare il compratore che non vorrebbe rinunciare all’acquisto dell’immobile dato che soddisfa le sue esigenze? Grazie e complimenti per il suo sito web!
Buongiorno. Grazie per avermi scritto e per i complimenti. Un immobile con un abuso si può comprare nel momento in cui il compratore è formalmente edotto delle circostanze tutte tramite idonea descrizione delle stesse negli atti negoziali quali preliminari e rogiti. Ovviamente questo impone che sia stata compiuta un’approfondita analisi tecnica con tanto di colloquio con i tecnici in Comune per capire come comportarsi post rogito. Fermo restando che io ci andrei con i piedi di piombo poiché in futuro potreste ritrovarvi nella condizione opposta di doverlo vendere e non tutti sono disposti a questo tipo di rischi. Si sono rischi, poiché se le difformità dovessero risultare insanabili si entra in una disciplina parecchio spinosa. Per darle qualche consiglio in più sulle eventuali modalità pratiche di risoluzione delle problematiche avrei necessità di sapere quale tipo di difformità presenta l’immobile e di andare maggiormente nel dettaglio delle circostanze. Resto in attesa di sue eventuali nuove. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buonasera. Appartamento ereditato da più eredi, in Veneto. In veneto per la compravendita viene richiesta la dichiarazione urbanistica e catastale di un tecnico?
In caso uno dei coeredi voglia comprare le quote dell’appartamento mia e dei miei famigliari (per un totale di un quarto della quota totale dell’appartamento) chi deve far fare e pagare la dichiarazione urbanistica/edilizia/catastale di un tecnico? Solo noi che vendiamo le nostre quote o anche il coerede che vende? O anche tutti gli altri coeredi proprietari di quote dell’appartamento? Se venissero fuori delle non conformità (ho gia visto io a colpo d’occhio che la planimetria che ho scaricato dal sito dell’agenzia delle entrate non corrisponde allo stato di fatto dell’appartamento e non ho invece la minima idea della conformità urbanistico/edilizia) chi dovrebbe pagare per la sanatoria? Solo noi che vendiamo o tutti i coeredi proprietari? Possono rifiutarsi?
E se noi troviamo un compratore estraneo all’eredità disposto a comprare le nostre quote (mia e dei miei famigliari) corrispondenti ad un quarto della quota totale dell’appartamento possiamo comunque esigere che l’eventuale sanatoria venga pagata da tutti gli attuali coeredi?
Ringrazio anticipatamente
Buonasera e grazie per avermi scritto. Dalle notizie in mio possesso il Veneto non ha pienamente recepito l’iter della RTI e diversi Notaio stipulano senza. La prassi generale in Emilia prevede che sia il venditore a dover provvedere fisicamente ed economicamente, ma nel caso specifico di transazione nello stesso nucleo potete liberamente accordarvi. Idem per eventuali sanatorie e si, possono rifiutarsi. Il mio consiglio è di descrivere, pattuire e prevedere correttamente le casistiche nel preliminare di compravendita in modo da evitare ripensamenti o fraintedimenti. In risposta all’ultimo quesito, direi di no visto che sarete voi a cedere al terzo le vostre quote. Resto in attesa di sapere se necessitate di ulteriori informazioni. I miei più cordiali saluti. Fabio Zerbinati
Gentile signor Zerbinati,
innanzitutto buongiorno. Sono un ingegnere (Ord. Ingg. BO n. 5759/A).
Ho avuto occasione in questi giorni di leggere quanto sulla sua pagina in riferimento alla dichiarazione di conformità urbanistico-edilizia che risulterebbe d’obbligo, a quanto scrive, dal 1° settembre 2017. Ne ho preso contezza dopo che ad un cliente che mi aveva chiesto una simile documentazione cui ho evidenziato, come mi è d’obbligo per deontologia professionale (che prevede fra i tanti obblighi anche quello di fornire al cliente corrette informazioni), della natura non cogente della suddetta dichiarazione. Perplesso (il cliente), mi ha fatto presente che non solo sistematicamente viene richiesta e che anche in rete (…come se questa fosse una fonte autorevole…) risulta che si tratti di una documentazione obbligatoria. Una ricerca veloce mi ha portato ad alcuni siti tra i quali il Suo.
Mi permetto di evidenziare che gli obblighi in capo ai cittadini discendono da leggi dello Stato che ne ha anche a regolare e disciplinare l’operato di figure istituzionali ed esercenti professioni di pubblica utilità. Questi professionisti, peraltro, non hanno delega ad emanare leggi o obblighi, né possono esercitare la professione secondo proprie libere reinterpretazioni. Ciò detto, NON sussiste in capo alla parte alienante alcun obbligo nel senso da Lei descritto e il Consiglio Notarile di Bologna in uno scambio formale proprio con lo scrivente l’ha di recente pure ribadito. Il Protocollo d’intesa Notariato/Collegi professionali (che non è neppure una “disciplinare” come Lei la definisce nei suoi scritti) è un mero protocollo il cui valore giuridico a chi anche minimamente “mastica” la materia è ben noto da subito; in ogni caso anche il contenuto è chiaro. Per effetto NON esiste alcun obbligo di seguirlo né da parte dei cittadini (parti venditrici) né da parte dei tecnici (“diligentemente” come scrive Lei), neppure laddove per espressa richiesta dei propri clienti rilascino/attestino in materia conformità edilizio urbanistica. Pertanto è dir poco offensivo il solo pensare che i tecnici che seguano detto protocollo siano “diligenti” poiché di riflesso gli altri (quelli che non lo seguono) sono inevitabilmente e gratuitamente accusati di non esserlo.
La invito alle verifiche del caso e ad operare (se lo riterrà) le correzioni del caso atteso che l’informazione ad oggi resa è distorta e foriera non solo di fraintendimenti quanto di costi gratuiti in capo ai cittadini. Naturalmente mi ritengo libero delle segnalazioni del caso.
Cordialità
Buongiorno a Lei e grazie per il contributo. Parto a dalla Sua chiusura dalla quale mi dissocio poichè mai è stata ne tantomeno è mia intenzione giudicare la diligenza dei tecnici o dei professionisti. In primis deve essere chiaro che non è il tecnico a decidere se sia necessaria o meno la redazione della RTI, ma l’utente in funzione delle necessità di specie detta da terzi.Non è il tecnico diligente, ma il venditore che tutela se stesso e la controparte per mano del tecnico. Ciò detto e premesso Lei ha ragione, non vi è un obbligo di Legge in quanto lo stato non ha legiferato in merito ma resto della mia idea su come la presentazione di detta certificazione sia comunque un obbligo di fatto ove in Bologna, ad esempio, la totalità degli studi Notarili con cui il sottoscritto ha collaborato negli ultimi anni oggi pretende il documento pena rifiuto alla stipula. Non solo, molti studi lo pretendono addirittura per la stipula preliminare e non solo per il rogito. Vado oltre con un caso proprio di questi giorni in cui addirittura l’Istituto di credito del compratore ha preteso la RTI redatta dal tecnico del venditore pena rifiuto di proseguire con le attività di perizia ai fini dell’erogazione del finanziamento per l’acquisto. Ribadisco , confermo ciò che Lei sostiene e concordo inoltre , ma il diritto dai Lei riportato cozza ad oggi con la realtà applicativa dei fatti. Il punto è, più che il piccolo abuso minore, la corretta identificazione amministrativa dell’oggetto contrattuale entrando dunque di fatto questo tipo di documento in un ambiente non solo tecnico ma anche commerciale e di diritto. Sarà mia cura sottolineare maggiormente questo aspetto nei contenuti da me prodotti ma resto fermo sul fatto che ciò che io scrivo viene esclusivamente dalla mia quotidiana esperienza personale e professionale e quindi so per certo che in detti testi nulla ho fatto di diverso dal raccontare come oggi, in ogni compravendita da me mediata a far data dal 1°settembre 2017, sia stata pretesa la redazione della relazione tecnica integrata da parte del venditore mezzo tecnico di sua fiducia. Inoltre vorrei ricordare che se da un lato è vero che essa rappresenta un costo (a Ferrara addirittura vi è un accordo forfettario di 250€ ) dall’altro è uno strumento di tutela del venditore che per ovvie ragione di conoscenza, ove esso non sia del mestiere, non ha nessuna titolarità per sottoscrivere in sicurezza le dichiarazioni in atto pubblico relative alla regolarità urbanistica e catastale dell’immobile che sta cedendo andando di fatto ed in piena autonomia verso il concreto rischio di inserirsi in dinamiche contrattuali spinose ed a rischio inadempienza, sinonimo di cause civili a profusione e ben altre somme in ballo. Non solo, ricordiamoci anche che circa il 60% delle compravendite oggi viene mediata da agenzia immobiliare implicando ciò l’utilizzo di proposte di acquisto che di fatto sono dei preliminari, con il non trascurabile problema risiedente nella prematura e superficiale dichiarazione di regolarità tecnica. Mi spiace, Ingegnere, che Lei si sia sentito “offeso”, mai è stata mia intenzione. Lavoro tra i mattoni da 15 anni e lo faccio con amore, con passione e nel mio piccolo credo anche di essere ben preparato. Sarei ben lieto di conferire con Lei quando più le fa piacere e se lo ritiene opportuno. Ogni singola parola qui, lo ripeto, è il racconto del mio vissuto ed è messo a disposizione di chi vuole leggere. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati (Ruolo Bo-3414 agenti d’affari in mediazione immobiliare).
Raccontare come oggi vanno le cose è una cosa; dire che il modo in cui vanno è giusto, corretto e legale è un’altra cosa.
Ad ogni buon conto anche io la ringrazio sentitamente del riscontro; e ciò non solo perché chi dedica tempo agli altri merita un plauso a prescindere, ma perché ogni lettore potrà avere sulla questione due interventi che focalizzano l’argomento da due punti di vista diversi… sensibilmente diversi; da cui anche la possibilità di valutazione in proprio.
Rinnovo ogni cordialità. Ing. P.M. Bianco
Certo, la pluralità di vedute, ove esse basate sul buon senso come nel Suo caso, è doverosa nei confronti di chi legge. Per quanto riguarda il caso specifico non posso che darLe ragione sulla situazione effettiva del diritto a prescindere da quanto, altrettanto realisticamente, avviene nei fatti. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Riprendo questo scambio dopo qualche tempo perché quando le cose non sono come debbono essere (o possono essere) prima o poi la realtà viene avanti. Quanto realisticamente avviene non sempre è lecito e legittimo (…e meno male!).
Sulla richiesta/pretesa dei notai si è espressa proprio in questi giorni l’Antitrust con significazione a carico di tutte le categorie del settore in termini chiari: la documentazione pretesa non ha carattere obbligatorio. …e credo che null’atro vi sia da aggiungere se non che chi fino ad oggi è stato mal informato/consigliato ha solo subito costi gratuitamente.
Buongiorno Ingegnere, si ho visto l’intervento del Garante della Concorrenza e del Mercato ed ho sulla base dello stesso ampliato l’articolo con il relativo aggiornamento. Come già dalle nostre ho sempre riportato quanto di effettivamente reale sul territorio con diligenza e corretto spirito di informazione. Come ha potuto notare già da mesi e mesi nell’articolo viene sottolineata l’assenza di un obbligo di Legge, ad oggi ulteriormente rimarcata in funzione degli sviluppi.
I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buonasera Fabio, ho letto con interesse il tuo articolo, poiché richiama un caso professionale che mi è stato prospettato qualche giorno fa ed ho delle domande da farti. Ti spiego prima il caso. Un cliente vuole vendere il suo appartamento a Reggio Emilia e mi ha chiesto per l’appunto di redigere l’Attestato di Regolarità Edilizia e Urbanistica. Nonostante sia un cliente ed un appartamento che già conosco molto bene, ho avviato la ricerca dei documenti ed ho fatto il sopralluogo. Ho notato nel cortile comune del fabbricato una struttura in lamiera, una sorta di deposito, che mi è stato riferito appartenere ad uno dei condomini (non il mio cliente) ed essere abusiva. A questo punto ti pongo due domande. Tale struttura, ed in generale le aree comuni, sono da citare nell’Attestato di Regolarità Edilizia e Urbanistica ed in caso affermativo la situazione sopra descritta può mandare a monte il rogito? Esiste un modello scaricabile a cui attenersi per redigere l’Attestato di Regolarità Edilizia e Urbanistica? Grazie in anticipo.
Buongiorno Architetto e grazie per avermi scritto. Il modello RTI assunto da Bologna, mio luogo di attività, prevede la dicitura di non avvenuta verifica delle parti Comuni ecco il link dove può scaricarlo. Detta prassi non è norma e il controllo delle parti Comuni può comunque essere prodotto e menzionato nella RTI stessa a livello di nota. Dopo aver parlato della linea generale, Le do la mia interpretazione. Se io fossi il professionista incaricato provvederei alla menzione del caso specifico in quanto come Lei sa al momento dell’acquisto dell’unità si acquistano anche le parti comuni in quota. Siamo davanti al chiaro esempio di integrazione tra gli aspetti meramente urbanistici e quelli intrecciati con la parte contrattuale legata alla compravendita.
Non vi è l’obbligo di controllo delle parti comuni ma a tutela del Suo Cliente venditore il mio consiglio è assolutamente di abbondare, visto che dovrà interfacciarsi con compratori i cui “atteggiamenti contrattuali” ad oggi non sono noti. Spero di essere stato utile e resto in attesa di conoscere il suo parere e gli sviluppi. I miei più cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buonasera Fabio, ti ringrazio, innanzitutto, per la risposta, che ho letto con attenzione. Come impostazione generale io sono, ed ero, perfettamente in linea con il tuo pensiero. Ho, però, due dubbi, che vado ad esporti.
1. Se nelle note cito questa costruzione in lamiera, ciò non inficia la Regolarità Edilizia ed Urbanistica, essendo la stessa abusiva e su parti comuni?
2. Nel caso il citarla nelle note non inficiasse la Regolarità Edilizia ed Urbanistica, il notaio potrebbe legittimamente, per la natura abusiva di tale costruzione, rifiutarsi di redigere il rogito?
Ti ringrazio in anticipo per la risposta.
Buonasera Architetto,
per come interpreto io, si. Il fabbricato in lamiera inficia la regolarità urbanistica del complesso in quanto insiste su una parte comune. Diciamo che a mio avviso ove l’acquirente ne sia edotto sia possibile comunque rogitare. A tal proposito bisogna anche vedere l’atteggiamento del Notaio prescelto. Proprio lo stesso pubblico ufficiale, non credo arriverà a rifiutarsi di rogitare, ma probabilmente menzionerà le circostanze in atto e pretenderà una qualche tutela verso il compratore. Per esempio potrebbe chiedere al venditore di procedere in sinergia con l’amministratore per l’intimazione di demolizione, assumendosi ogni onere e spesa di gestione della pratica condominiale. Resto in attesa del Suo parere e le porgo i miei più cordiali saluti. Fabio Zerbinati
Io e mio fratello abbiamo ereditato un immobile. Io ho 1/4 dell’immobile e mio fratello 3/4 e vorremmo compravendere. Praticamente con 20.000€ mio fratello acquisterebbe la mia parte, cioé quel 1/4 . .Questo immobile ha delle parti non in regola e non sanabili, ma vorremmo comunque procedere assumendoci tutti i rischi del caso. Il notaio ci ha richiesto un tecnico “geometra” che non può ottenere la regolarizzazione delle carte e logicamente non vogliamo demolire parti di abitazioni (finestre, porte, muri e bagno), in poche parole siamo fermi in un oblio senza fine. Praticamente non possiamo muoverci, non possiamo compravendere, ma le pare giusto che questa legge limiti chi ha ereditato???
Buongiorno e grazie per avermi scritto. Non se ne esce. Da quello che leggo presumo si parli di un aumento di superficie non autorizzato e dubito che ad oggi ci sia un Notaio disponibile alla transazione, di certo non in Emilia. Comprendo il nervoso, ma l’eredità porta agli eredi sia il bene che le criticità e nel caso specifico queste ultime non sono da poco. Onestamente credo che vi siano solo due strade: o sperare in un futuro condono o in una variazione degli strumenti urbanistici della vostra area. In entrambi i casi opterei al momento per soluzioni diverse che non prevedano lo scambio.
I miei più cordiali saluti. Fabio Zerbinati
Buon giorno.Desidero acquistare un appartamento per il quale c’è la sanatoria pagata ,è in regola con il catasto,ma non c’è l’abitabilità.Si trova in una zona dove la maggior parte degli immobili non ha l’abitabilità .E’ Villagrazia di Carini ,zona di villeggiatura nei pressi di Palermo.La mia domanda è questa:posso chiedere il mutuo all’inps per l’acquisto? Io sono convenzionato in quanto impiegato statale.Grazie.
Buongiorno Enrico, grazie per avermi scritto. Andiamo per gradi..il fatto che sia “usuale” non possedere abitabilità in zona non è giustificativo, deve esserci e va perseguita. Ora il punto è capire perchè non c’è. Esistono i requisiti e non è stata presentata o mancano i requisiti per ottenerla? Nel primo caso bisogna provvedere, nel secondo va analizzata molto bene la situazione per evitare di trovarsi con un pugno di mosche in mano a maggior ragione se ci troviamo in zone di tutela. Per quanto riguarda il mutuo ho provato a leggere i requisiti sul loro sito ma non vi è molto, per cui scrivo la regolare generale: l’immobile deve avere la regolarità urbanistica e quindi anche abitabilità o in mancanza di essa, fermala rogitabilità del bene,se ne deve essere tenuto conto in sede di determinazione del prezzo di cessione. Per dare una linea generale un immobile privo di tale requisito, che lo autorizza di fatto a svolgere la funzione civile ed economica per la quale è stato costruito, vale anche il 40% in meno del prezzo commerciale medio corrispondente. Io onestamente pretenderei di investire i miei averi in un immobile in regola anche dal punto di vista dell’abitabilità medesima. Per quello che riguarda la sanatoria in corso o conclusa, corre su un binario differente e non è di certo sufficiente a dormire sonni sereni nel tempo. Spero di essere stato utile e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Buongiorno
Ho acquistato nel 2017 una casa (in Toscana) ad una persona che l’aveva ereditata da un amico. Il venditore è ricorso ad un tecnico (geometra) che ha confermato al momento del contratto di fronte al notaio la conformità legale del bene.
Al momento di intraprendere i lavori di ristrutturazione, l’architetto che ho commissionato ha deposto il progetto in comune, il quale ha constatato la situazione non legale di una dependance situata in giardino ed una differenza di perimetro della casa rispetto a quanto registrato (40 cm su due lati). L’ufficio comunale ha insistito particolarmente sulla necessità di demolire la dependance (impossibile sanarla) ma stranamente non si è attardato sulla discrepanza constatata in quanto al perimetro reale della casa, la quale risale all’epoca stessa della costruzione (1910).
Mi ritrovo adesso nell’obbligo di distruggere la dependance. Ma che fare in merito alla differenza di perimetro constatata? Perché in comune a questa differenza non è stata data particolare importanza?
In più, quali sono i ricorsi dei quali mi posso prevalere di fronte al venditore (o al tecnico, il quale non ha svolto la sua missione di controllo in comune, ma solo al catasto) per un risarcimento o per l’annullamento stesso della vendita? E che modalità deve prendere il risarcimento per svolgersi nelle regole? Puo’ prendere la forma di un accordo fuori contratto o deve essere sanzionato davanti al notaio?
Grazie in anticipo per il suo aiuto
Buongiorno,
partiamo da un presupposto: essendo difformi sia fabbricato principale che accessorio siamo in nullità totale dell’atto e non parziale, nella seconda avremmo dovuto chiarificare il rapporto di quote. Io partirei all’attacco per “saggiare” la disponibilità del venditore a rispondere dei fatti. Ovviamente questo va fatto mezzo un buon legale di diritto civile per redigere le relative diffide. Una volta capito l’atteggiamento del medesimo venditore, e valutata la Sua voglia di mantenere l’immobile, in sede stragiudiziale si può anche tentare un “amichevole componimento” in simbiosi con un Notaio per la stesura dei nuovi atti. Tengo a precisare che per amichevole componimento a mio avviso sono dovuti come minimo tutti i costi di demolizione e smaltimento della depandance, i costi di sanatoria del fabbricato principale, una parziale restituzione del prezzo versato in quanto cambiante le consistenze e la restituzione parziale dell’imposta versata in quanto essa è stata calcolata su una consistenza catastale non rispondente al reale. Nel caso non sia possibile il componimento, purtroppo non c’è altra via che una sentenza in sede di giudizio. Preciso per rispondere implicitamente agli altri suoi quesiti: E’ il venditore responsabile della cosa venduta ed eventualmente a sua volta discuterà col tecnico che non ha svolto in modo corretto l’incarico di verifica conferitogli… Ultima cosa: la difformità del fabbricato principale è in eccesso o in difetto? Nel primo caso mi stupisce molto che il Comune non obietti (a meno che non abbia considerato l’aumento entro le tolleranze previste dagli strumenti urbanistici in essere) , nel secondo caso è un “male” sanabile senza troppi problemi per cui probabilmente lo hanno ritenuto secondario rispetto all’illegittimità della depandance. Mi può chiamare al 327-1443613 per approfondire e, se vuole, la posso mettere in contatto con un ottimo legale per più approfondite valutazioni. Spero di esserLe stato utile e di poterlo essere ancora di più in futuro, cordiali saluti
Buonasera, sono un architetto alle prese con la prima attestazione di conformità urbanistica.
Vorrei sapere con quale metro di giudizio valutare un’eventuale difformità.
Mi spiego.
Come posso valutare la rilevanza di una difformità ai fini del rilascio dell’attestazione della conformità/non conformità urbanistica?
Ad esempio: una porta spostata di 20 cm rispetto ai progetti depositati comporta una non conformità?
Grazie in anticipo.
Salve Architetto. La relazione ai fini Notarili obbligatoria in Emilia Romagna deve contenere la descrizione esatta di tutto ciò definibile difforme dallo stato licenziato. 20 cm è certamente una misura superiore alle tolleranze previste per lo meno a Bologna. Non è una modifica che va a cambiare l oggetto contrattuale, ma a mio avviso va assolutamente sanata ai fini di una compravendita. Importante anche verificare se tale modifica è su muro divisorio o strtturale/portante al fine di identificare la corretta pratica edilizia da presentare e l eventuale necessità in ordine sismico.
Salve, sto per acquistare una casa; negli archivi comunali il venditore ha procurato lo storico di tutte le licenze edilizie relative ad essa proprio per consentire ad un tecnico di elaborare la conformità edilizia. il problema è che proprio la prima licenza edilizia, quella di costruzione del fabbricato, non esiste una copia cartacea al momento, infatti cercando negli archivi il relativo numero compare una dicitura “pratica fuori posto”, al comune hanno detto che può capitare quando le pratiche sono molto antiche (risale al ’40), il venditore ha comunque altre licenze successive, ad esempio quella di adeguamento dei solai, e fanno tutte riferimento a questa prima licenza edilizia di cui quindi esiste numero e data di archiviazione ma non esiste una copia reale. A questo punto come si procede per la conformità edilizia? nelle pratiche urbanistiche successive, correttamente archiviate, non è sempre visibile tutta la planimetria della casa perchè sono sempre interventi parziali rispetto all’intero appartamento. La planimetria catastale è invece conforme allo stato dei fatti ma ho capito che ha poco valore.. grazie mille
Buonasera. Non è raro purtroppo che presso le amministrazioni manchino delle buste di documentazione. Spesso non a causa delle stesse ma di soggetti che in passato le hanno sottratte e mai più restituite. Succede ma proviamo ad ovviare…. Mancando la licenza dell’intero edificio è proprio su quest’ultimo che si dovrà lavorare in congiunzione con l’amministratore di condominio. Le attività devono essere volte al deposito di una nuova abitabilità in sostituzione della non più esistente scheda tecnico descrittiva. E’ necessario che l’edificio abbia i requisiti tecnici richiesti dal Suo Comune (a Bologna ad esempio è richiesta la presenza del sifone Firenze, della regolarità degli impianti tecnologici delle parti Comuni ecc ecc). Per dimostrare la conformità dell’immobile una strada perseguibile a Bologna (specifico poichè vedo che Lei è in altro Comune) è quella di basarsi sulla planimetria catastale del primo impianto (1939/40). Ove tale planimetria conforme allo stato di fatto, essa può essere assunta come valida dimostrazione dei luoghi in corso di ottenimento dell’abitabilità (ripeto: A Bologna quindi sarà da verificare se il Suo Comune ha la stessa visione della dinamica.) In caso questa via non sia perseguibile a mio avviso è necessario riprensentare tutta la pratica di abitabilità ex-novo partendo da rilievo tecnico dell’edificio..prassi lunga e dolorosa. Per dimostrare l’esistenza del fabbricato al 1967, ove se ne presentasse la necessità non essendo i titoli disponibili ritenuti sufficienti, i tecnici potranno richiedere presso gli archivi fotografici dell’epoca eventuali foto aeree scattate con data certa. Ovviamente la nuova abitabilità andrà perseguita anche per la singola unità che a sua volta dovrà possedere i requisiti richiesti dal Comune. Per quanto concerne il Suo acquisto, ove Lei voglia fermare la casa, sarebbe opportuno stipulare un preliminare notarile con clausola sospensiva all’ottenimento dei titoli di conformità entro e non oltre data certa pena nullità dell’accordo senza perdita di denaro per entrambe le parti, vista la manifesta buona fede del venditore da quello che Lei mi scrive. Non sapendo cosa ci si deve aspettare, meglio tutelarsi e questo va anche a favore del venditore stesso. Escluderei a priori la possibilità ad ora di rogitare. Resto a disposizione per ogni altra informazione segnalando,inoltre, che sono in contatto con un bravo tecnico della Sua zona che potrebbe seguirLa da vicino e con il polso giusto sull’area di cui stiamo parlando. In attesa di risentirLa, la saluto.
Buongiorno, le espongo il mio caso che può anche essere di interesse generale. Ho un accordo per vendere in immobile ante ’67 entro mura a Ferrara e ci apprestiamo al preliminare. Mentre la planimetria catastale sembra vedere al reale, ora scopro che agli atti del Comune il progetto approvato era diverso dallo stato di fatto attuale e l’evidenza è che così è sempre stato fin dalla sua costruzione quindi per modifiche in corso d’opera. Le difformità riguardano il mio appartamento (partizioni interne, elementi di facciata, marginalmente differente confine di proprietà col vicino) nonché parti comuni del condominio ed altri alloggi. Ma agli atti sono depositate anche certificazioni di “abitabilità” e perfino esplicitamente di “conformità al progetto approvato” rilasciate a fine lavori, datate pochi giorni di distanza dalla mappa catastale conforme. Dunque il benestare è stato rilasciato in maniera mendace dal funzionario comunale. Dovrei risponderne io?! Come procedo? Serve comunque sanatoria a mie spese e poi mi rivolgo al Tar o al precedente proprietario? Come se non bastasse, dagli atti sembra sussista sull’edificio un vincolo di tutela della soprintendenza di cui sono stata all’oscuro in questi anni di possesso del bene. Posso andare a compromesso con la pratica avviata o è troppo rischioso? Grazie per la sua attenzione.
Buonasera,
per prima cosa parto dal presupposto che le ricerche dei precedenti edilizi siano state svolte in modo corretto e che non siano sfuggiti titoli successivi (es condoni ect ect). Esco recentemente da un’attività proprio a Ferrara molto simile alla Sua seppur avente con oggetto immobile non vincolato. Le linee di attività sono due: personale e condominiale, entrambe necessarie in quanto oggetto della compravendita sono anche le parti comuni in relativa quota.
Postulato fondamentale è che in una compravendita immobiliare è il venditore a dover garantire della cosa venduta, questo già di per se indica che spetta a Lei sanare la posizione dell’unità. Tale sanatoria prevederà inoltre le relative autorizzazioni da parte della Sovrintendenza: il suo tecnico provvederà direttamente alle relative segnalazioni (in caso non sapesse a chi rivolgersi posso metterLa in contatto con un’ottimo professionista di Ferrara dove anche io sono nato). Contestualmente a tali attività sarà necessario e dovuto che l’amministrazione condominiale si adoperi con solerzia per la sanatoria delle parti comuni secondo stesso schema, comprendendo inoltre le giuste ridefinizioni dei confini tramite l’operato di tecnici nominati dalla stessa. Le attività di ordine condominiale saranno ovviamente a carico dei condomini tutti in quota di proprietà.
Di tutto questo si dovrà far giusta menzione nel preliminare Notarile e, visti i tempi non definibili per le due sanatorie (in special modo quella condominiale), sarà opportuno stabilire termini ultimi essenziali per la stipula del definitivo rogito sufficientemente ampi. Nel caso da me seguito pochi mesi fa, abbiamo adottato un iter leggermente diverso che Le espongo. Pattuite le attività tutte di sanatoria nel preliminare e recepita una relazione di fattibilità da parte dei tecnici nominati si è anche provveduto al rogito con l’accortezza di lasciare una parte del prezzo complessivo in deposito al Notaio rogante tramite apposito verbale di deposito. Tale somma incassabile dal venditore solo a titoli di sanatoria tutti perseguiti. In questo modo si è potuta svolgere la compravendita in assoluta serenità delle parti evitando il rischio dettato da inadempienze alle obbligazioni preliminari dipendenti da terzi (es ritardi delle amministrazioni effettivamente poi riscontrati). Ovviamente in tal caso le difformità rilevate non variavano l’oggetto contrattuale, per essere preciso e poterLe indicare la via più adatta a Lei dovrei visionare la pratica e l’immobile. Per quanto concerne gli aspetti legati al vincolo di Sovrintendenza fanno specifico riferimento le linee di diritto. Avendo Lei acquistato da terzi tramite rogito e potendo Lei dimostrare di non essere l’artefice delle variazioni fisiche del bene non autorizzate dubito possano esserci sensate ripercussioni in sede civile o penale. Per quanto concerne, invece, i suoi diritti è cosa certa che la regolarità molto probabilmente dichiarata dall’allora venditore in atto non era nella fattispecie dichiarabile. Due le strade: l’amichevole componimento ove ve ne sia la possibilità e volontà o la pretesa in altra sede ove non prescritti i termini. Resto in attesa , anche telefonica al 327-1443613, di sue ulteriori necessità o novità in merito. La ringrazio per avermi contattato e porgo i miei più cordiali saluti.
Alla sua gentile attenzione.
I miei figli hanno acquistato un immobile da alcuni privati,sulla proposta d’acquisto fatta tramite un agente immobiliare i venditori dichiaravano che non ci fossero abusi edilizi,anche quando abbiamo rogitato davanti al notaio hanno dichiarato che tutto fosse in regola senza abusi o ipoteche,invece dopo abbiamo scoperto che la planimetria originale di questa casa era totalmente diversa da come è stata costruita anche se i venditori hanno aggiornato i dati catastali e rifatto una nuova planimetria .In comune mi hanno detto che bisogna pagare la sanatoria e che questo era compito dei venditori prima del rogito,ma i venditori rifiutano e i miei figli non possono ristrutturare la casa e stanno pagando un mutuo.Inoltre avendo richiesto un mutuo per acquisto e ristrutturazione non possono neanche pagare il materiale .Prima di presentare la proposta d’acquisto abbiamo assunto un tecnico per controllare qualsiasi abuso o altro ,la banca prima di accettare la richiesta del mutuo ha inviato un perito che controllasse l’immobile e i documenti,i venditori a loro volta avevano assunto un geometra per aggiornare i dati catastali ,allora mi chiedo è mai possibile che nessuno dei tre tecnici si sia accorto di questa irregolarità urbanistica?????
Buongiorno. Mi racconta purtroppo una quotidianità basata sulla netta distinzione tra conformità urbanistica e conformità catastale. I periti incaricati dalle banche nel 99,9% dei casi verificano solo quella catastale che nella sua natura ha fini fiscali e poco o nulla conta ai fini urbanistici. Il problema è che aggiornare una planimetria catastale è estremamente semplice e veloce, ma non “sana” eventuali difformità urbanistiche pre-esistenti. Ora, per la verifica di conformità urbanistica è necessario richiedere presso il Comune di competenza gli elaborati grafici dei titoli abilitativi (es licenza di costruzione, condoni, ect ect). A Bologna, per esempio, solo questa attività chiede oltre un mese di tempo e quindi la stragrande maggioranza delle proposte di acquisto o preliminari di compravendita vengono redatti senza aver chiare le effettive circostanze degli immobili e presumo sia proprio quello che è successo a Lei. La presenza dell’agente è irrilevante ahimè, non è obbligo dell’agenzia controllare la situazione urbanistica ed edilizia…semmai un buon agente avrebbe dovuto farlo a prescindere dall’obbligo, mio personale commento visto che ho fondato ASE proprio per evitare queste pessime dinamiche di mercato.
L’autocertificazione in sede notarile è chiara:”Il venditore dichiara e garantisce che l’immobile è stato costruito in forza di licenza pg n° …..e che da allora non ha subito modifiche tali ect ect”. Troverà una frase proprio come questa nel suo rogito e qui i dubbi sono pochi, anzi nulli. Il venditore aveva ed ha l’obbligo di rispondere della cosa venduta. Per andare oltre dovrei capire l’entità delle difformità trovate, ovvero se esse sono tali da cambiare l’oggetto contrattuale o se si parla di difformità interne. Nel primo caso si può arrivare alla nullità dell’atto, nel secondo resta fermo che sempre e comunque, ove non diversamente pattuito a livello preliminare, ogni costo di sanatoria è a carico del venditore. Purtroppo se non sono collaborativi vi dovrete avvalere di un legale e qui bisogna capire se il gioco vale la candela in termini puramente economici e logistici.
Assolutamente vera, inoltre, la necessità di sanare per procedere alla ristrutturazione poichè ogni nuova pratica edilizia deve partire da uno stato legittimo conforme (salvo casi particolari in cui Lei non rientra, vedi immobili in costruzione per esempio). Resto in attesa di ogni altra notizia in merito, sarà un piacere poterLe essere di aiuto.
Ancora un paio di domande, vista la cortesia dimostrata.
Questa disciplinare dovrà essere recepita da tutte le Regioni e indicativamente con quali tempi ? Da quanto ho compreso l’Emilia è stata la prima.
A fronte della mancata consegna del Certificato, posso rifiutarmi di fare il rogito ? Non siamo più in condizioni di aspettare, visto che siamo ben oltre la data prevista dalla Proposta di Acquisto.
Grazie ancora, Claudio
Buonasera,
in teoria si ma non è dato sapere al momento le tempistiche. In Emilia Romagna è operativa dal 1° Settembre 2017 anche se diversi Notai hanno anticipato l’inizio applicazione. Tengo a precisare che tale disciplinare impone l’obbligo di verifica di un immobile da parte di un tecnico abilitato.
L’obbligazione della disciplinare dunque, in questa situazione, è già superata poichè avete già noto che l’immobile è difforme e questa condizione è avvenuta dopo la stipula degli accordi di vendita (proposta e preliminare se effettuato)
Rispondo per punti:
A- La disciplinare è del Notariato quindi, nel caso, dovrebbe essere il Notaio a non rogitare in assenza di Certificazione se recepita.
B- Visto quanto detto prima, nel Suo caso il venditore ha dichiarato (magari in buona fede) la conformità dell’immobile, cosa non verificata. Ora, una proposta di acquisto accettata ha valore di preliminare anche se non è adatta ad essere trascritta nei registri immobiliari (c’è però l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate). Tale contratto, magari rinvigorito nella sua forza da un compromesso Notarile (è stato effettuato?), crea obbligazioni per le parti entrambe tra cui per il venditore di consegnare l’immobile a rogito nella Sua regolarità urbanistica. Ove questo non possa avvenire, il venditore stesso risulta semplicemente inadempiente alle obbligazioni contrattuali. Dunque il discorso non è tanto quello di rifiutarsi di fare il rogito, quanto di pretendere di fare il rogito solo dopo la sanatoria delle difformità in modo da rispettare gli accordi stipulati. Se queste possono essere sanate prima delle scadenze essenziali il venditore potrà provvedere, ove questo non fosse possibile per ragioni tecniche o di volontà Lei ha pieno diritto di seguire tre strade:
1 – Dichiarare l’inadempienza (tramite un legale) e rivalersi sulle somme a deposito o caparre secondo termini di Legge
2 – Accordare al venditore una procrastinazione dei termini ultimi per il rogito del tempo necessario alla sanatoria.
3 – Come già descritto nel messaggio precedente rogitare lasciando una buona parte del saldo prezzo in deposito al Notaio che tramite un apposito verbale di deposito autorizzerà il venditore ad incassare quella parte di denaro solo a sanatoria effettuata (e positivamente conclusa).
Resto in attesa di poter dare altre informazione se necessario. Non esiti a contattarci, è sempre un piacere poter essere di aiuto.
Io vivo in Emilia, ma mi sono trovato a dover acquistare un immobile a Trieste, dove studia mia figlia. Sul compromesso di acquisto la parte venditrice ha dichiarato la conformità edilizia/urbanistica dell’immobile, ma da successive indagini in Comune questo non risultava vero. La parte venditrice e l’agenzia spingono per il rogito, e io “resisto” nonostante le pressioni, insistendo per avere un Certificato di Conformità. Il problema è che a Trieste i Notai non sembrano aver recepito la disciplinare -complici le agenzie- e continuano a rogitare tranquillamente come in precedenza. A questo punto la domanda è la seguente: sulla base della nuova disciplinare, posso pretendere che il Notaio richieda il Certificato alla parte venditrice ? Grazie.
Buongiorno e grazie per averci scritto,
nel Suo caso direi che si va oltre la disciplinare ( è possibile che a Trieste non sia ancora recepita, mentre in Emilia-Romagna lo è a tutti gli effetti)e si entra nel normale diritto. La strada migliore prevede sicuramente che venga posticipato il rogito del tempo necessario al venditore per effettuare la giusta sanatoria delle difformità e rogitare nel pieno della regolarità urbanistica dichiarata in sede di compromesso. Questo è un atteggiamento pulito e trasparente applicabile se necessario tramite un’integrazione al preliminare (anch’essa da registrare) prolungando i termini essenziali ultimi per il rogito e descrivendo i fatti nella loro completezza. Massima tutela sua, del venditore e di tutta l’operazione. Un’ altra strada percorribile a discrezione del Notaio è quella che prevede di effettuare il rogito versando l’intero saldo prezzo ma lasciando in deposito al Notaio, tramite verbale di deposito, una parte di esso che il venditore potrà ricevere a sanatoria effettuata. Onestamente non vedo nessun ragionevole motivo, vista la pattuizione in compromesso, che Lei proceda all’acquisto in assenza di sanatoria. Nota sull’agenzia, non vedo per quale motivo pretendano questa “fretta” visto che comunque il diritto alla provvigione lo hanno già maturato. Attendo gli sviluppi, se vorrà, con l’augurio di essere stato chiaro e soprattutto utile. Può anche chiamarmi al 327-1443613. Cordiali saluti, Fabio Zerbinati
Purtroppo l’obbligo vale solo per i notai che hanno sede in Emilia e Romagna, trattandosi di una prescrizione dei consigli notarili di quella regione
Buonasera Notaio, si la ringrazio per la precisazione importante. Ci auguriamo che presto la disciplinare si espanda anche nelle altre Regioni. È un passo importante a tutela dei consumatori e del mercato tutto. I miei migliori saluti, Fabio Zerbinati